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(bozza
statuto anno 2007) |
DENOMINAZIONE
- OGGETTO - SEDE |
Art. 1
È costituita una associazione denominata MONDECO (Organismo di
educazione condivisa per il mondo) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) in breve nominabile come “Associazione MONDECO ONLUS”.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione
di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus)
che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita
in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. |
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Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel settore di attività
della beneficenza e della formazione.
A tal fine l’Associazione si propone di promuovere e perseguire:
- Nei paesi in via di sviluppo (in breve PVS):
progetti di cooperazione internazionale, azioni, iniziative volte al miglioramento
delle situazioni locali, perseguendo uno sviluppo armonico ed integrato
delle/e con le comunità locali (prediligendo progetti a carattere
socio-educativi).
Nei progetti a carattere socio-educativo, l’Associazione si propone
di entrare in un rapporto di educazione partecipata e condivisa con le
realtà locali (persone e culture).
- Ovunque ed in particolare sul territorio ove risiede l’Associazione:
iniziative ed azioni volte a promuovere e a diffondere:
• una pedagogia interculturale tesa al riconoscimento delle differenze
e alla valorizzazione delle stesse;
• una visione del Sud del Mondo quale ricchezza di culture, usi
e costumi educando ad una “convivialità delle differenze”;
• la formazione di persone qualificate in campo pedagogico, educativo,
animativo, psicologico.
• la giustizia e l’equità sociale;
• la sensibilizzazione e l’educazione ai principi ed ideali
di mondialità, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli
per la lotta contro l’emarginazione, le discriminazioni, la povertà
e l’ignoranza. |
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L’associazione,
a tal fine,:
• promuove ed attua programmi ed iniziative di informazione, divulgazione,
sensibilizzazione ed educazione alla mondialità e all’intercultura,
in particolare rivolte ai giovani;
• promuove ed attua campagne di raccolta fondi e finanziamenti per
il sostegno delle iniziative e progetti intrapresi;
• realizza attività informative e formative destinate all’opinione
pubblica ed in particolar modo alle seguenti figure professionali: insegnanti,
educatori, animatori, psicologi;
• promuove attività di comunicazione producendo audiovisivi
e altri supporti mediatici e attività di editoria secondo le finalità
della stessa;
• attiva e gestisce centri di documentazione, formazione ed informazione
di educazione/pedagogia interculturale;
• promuove e realizza progetti di sviluppo nei PVS, avvalendosi
di personale qualificato e di volontari nel contesto della cooperazione
internazionale, anche in collaborazione con Associazioni, Organismi ed
Enti pubblici o privati;
• promuove e realizza progetti a carattere socio-educativo nei PVS
attuando una forma di “cooperazione educativa condivisa” con
la realtà nella quale il progetto viene inserito;
• collabora ed interagisce con le popolazioni dei PVS coinvolti
nella realizzazione dei programmi di cooperazione al fine di sviluppare
un progetto integrato e rispettoso dei reali bisogni della realtà
locale;
• contribuisce, sia direttamente, sia tramite enti o associazioni
specializzate, alla preparazione e formazione di persone qualificate che
intendono operare nei PVS;
• forma e prepara personale locale capace di affiancare (e successivamente
gestire) il progetto intrapreso;
• opera anche tramite personale in Servizio Civile Volontario a
sostegno delle iniziative in corso di attuazione, attendendosi alla normativa
prevista dalle leggi vigenti. |
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Altre attività
possono essere intraprese dall’Associazione qualora ritenute necessarie
per il perseguimento dei fini della stessa, comunque sempre nel rispetto
dei criteri e caratteristiche proprie dell’Associazione.
È fatto comunque divieto all’associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo 10 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. |
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L’Associazione
si impegna, inoltre, a svolgere la propria missione e le relative attività
nel rispetto dei seguenti principi:
• il rispetto delle altrui culture, usi, costumi e religioni;
• il rispetto del diritto di autodeterminazione del proprio sviluppo
da parte delle popolazioni locali;
• l’instaurazione di un rapporto di amicizia, solidarietà
e condivisione con tutte le realtà interessate;
• il rispetto dell’ambiente. |
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Art. 3
L’associazione ha sede in………………………….. |
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PATRIMONIO |
Art. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi
di gestione;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento
del patrimonio;
• beni mobili e immobili che eventualmente divenissero di proprietà
dell'associazione;
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• contributi degli associati per le spese relative alle finalità
istituzionali dell'Associazione;
• quote associative;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• entrate derivanti da convenzioni;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione
a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive
connesse a quelle istituzionali;
• fondi derivanti dall’occasionale organizzazione di manifestazioni,
da sottoscrizioni o cene sociali, da mostre di beneficenza, da raccolte
pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e
sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. |
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ASSOCIATI
E AMICI |
Art. 5
Sono soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli Enti che
hanno sottoscritto l'atto di costitutivo ed il presente statuto (“soci
fondatori”) e quelli la cui proposta di ammissione verrà
accolta con voto unanime dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto
dell’ammissione, la quota di iscrizione annualmente stabilita (”soci
ordinari”).
La quota del socio è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. |
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Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie
ed esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera
motivata per il mancato pagamento della quota associativa per l’esercizio
solare in corso, per lo svolgimento di attività in contrasto con
quelle della associazione, o qualora il socio non ottemperi alle disposizioni
statutarie o degli eventuali regolamenti, alle delibere assembleari o
a quelle del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato
dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione,
può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata
al Presidente dell’Associazione, che deciderà sull’argomento
nella prima riunione convocata. La decisione dell’Assemblea è
inappellabile. |
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Art. 7
Sono “amici” dell’Associazione tutti coloro che, pur
non essendo associati, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative
dell’associazione. Essi non sono, quindi, tenuti al versamento della
quota associativa annuale. |
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Art. 8
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente del Consiglio Direttivo
– il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato dall’Assemblea
_ il Collegio dei Probiviri |
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ASSEMBLEA |
Art. 9
L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è organo
sovrano deliberativo fondamentale dell’Associazione.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è
di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso
di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea
nomina il proprio Presidente tra i presenti.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in
prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza
semplice.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre
a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia
necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo;
– alla nomina del Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di
regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse
sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’ordine
del giorno (lettera scritta, fax, email, sms?) inviato a ciascun associato
almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in
alternativa, mediante affissione dell’avviso di convocazione presso
la sede della Associazione. L’Assemblea può essere convocata
anche al di fuori della sede sociale.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto ed è previsto il voto
per corrispondenza. Ciascun associato può farsi rappresentare da
altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più
di altri due associati.
Ciascun associato di maggiore d’età ha diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi. |
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CONSIGLIO
DIRETTIVO |
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è
composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica
tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno
il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri
del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri
in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica
fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica
fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione,
ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei
suoi componenti, e, in ogni caso, almeno una volta all’anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare
della quota associativa.
Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti
di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’esercizio
successivo; tali bilanci dovranno rimanere depositati presso la sede dell’Associazione
nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo
e coordinando l’attività e autorizzando le spese;
• eleggere il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione degli associati;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di
competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
• istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non
hanno diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• stabilire l'importo della quota associativa annuale;
• nominare Comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario
per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni
ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e),
comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri
poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare
e organizzare le attività della associazione, che dovrà
essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente
almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
inviata tramite lettera, fax, email, (sms?). In caso di urgenza la convocazione
potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando
è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni
del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi
membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. |
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PRESIDENTE |
Art.
11
Il Presidente:
• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio;
• è autorizzato, per conto dell’Associazione, ad eseguire
pagamenti e, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo,
ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi
Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni e sottoscrive
il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo da presentare agli
associati;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni
sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma
del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento
del Presidente. |
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COLLEGIO
DEI REVISORI |
Art.12
L’assemblea può nominare tre revisori dei conti effettivi
e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, la
cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione
alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale
in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. |
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COLLEGIO
DEI PROBIVIRI |
Art. 13
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla
legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di
un Collegio di tre Probiviri nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno
ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile. |
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BILANCIO |
Art. 14
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile
il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio
consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo
relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. |
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Art. 15
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art.
27 c.c.:
a) quando il patrimonio è
divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al
momento dello scioglimento. |
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NORMA
DI CHIUSURA |
Art.
16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento
al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. |
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